STATUTO BANDA MUNICIPALE S. CECILIA DI MARONE
ARTICOLO 1
È costituita, con sede in Marone - Via Roma n.10 - l'Associazione culturale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S) - denominata "BANDA MUNICIPALE SANTA CECILIA DI MARONE" con annessa una scuola musicale riservata ai Soci effettivi ed Allievi.
ARTICOLO 2
L'Associazione che è apolitica e apartitica, ha scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale, non esercita attività commerciale continuativa né prevalente e non persegue in alcun modo finalità di lucro.
In particolare l'Associazione propone di:
a) riunire tutti coloro che amano la musica e, in particolare, dotare Marone di un affermato complesso bandistico musicale
b) promuovere e diffondere la cultura musicale attraverso concerti, corsi, convegni, seminari e mostre rivolti anche nelle scuole
c) stimolare, promuovere ed incoraggiare ogni iniziativa atta a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali e culturali
d) affiancare ed aiutare iniziative di enti pubblici e privati dirette a promuovere la diffusione della cultura musicale
e) favorire e promuovere scambi artistici con enti ed associazioni musicali sia italiani che stranieri
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
ARTICOLO 3
I soci si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
SOCI MUSICANTI EFFETTIVI: coloro i quali compongono il Complesso Musicale, sono aderenti all'Associazione ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso. Ad essi appartengono anche gli allievi minori di età con oltre trentasei mesi d'iscrizione alla scuola di musica purché già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o per riconosciuta idoneità da parte del Maestro;
SOCI ORDINARI: sono tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, mediante la quota associativa e l'apporto di lavoro volontario si rendono disponibili a favorirne il funzionamento;
SOCI BENEMERITI: gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento delle finalità sociali mediante l'apporto di fondi oltreché anche la concreta partecipazione alle attività che consentono il funzionamento dell'Associazione;
Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
Le domande devono essere presentate da almeno due associati.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e dare comunicazione scritta all'interessato dell'esito della stessa.
In caso di diniego espresso il Consiglio non è tenuto ad esplicarne la motivazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata del Collegio dei Probiviri, a maggioranza di due terzi e con voto segreto. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando comunicazione scritta.
Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. Il Consiglio Direttivo determina annualmente, a partire dal 2001, il valore della quota associativa dovuta in egual misura da tutti i soci.
I soci fondatori e i soci benemeriti, oltre alla quota associativa ordinaria, possono versare contributi aggiuntivi in qualsiasi momento.
ARTICOLO 4
L'assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a cittadini che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo musicale e culturale
ARTICOLO 5
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato.
ARTICOLO 6
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Per gli allievi minori di età aventi i requisiti di cui all'art.3, il diritto di voto viene esercitato da un genitore il cui nominativo dovrà essere dichiarato al momento dell'iscrizione
L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o da altro Socio designato dalla stessa Assemblea; il Segretario redige il verbale che verrà controfirmato dal Presidente.
L'assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo di almeno un quinto dei Socia aventi diritto di voto. Le modifiche statutarie sono demandate unicamente all'Assemblea straordinaria la quale potrà essere assistita da un Notaio.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria deve avvenire mediante lettera semplice inviata almeno 8 giorni prima; l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione (da tenersi almeno un giorno dopo la prima) qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso; l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione un giorno almeno dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, iscritti ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto; delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l'affissione all'Albo della sede del relativo verbale.
Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione gestionale, il programma delle attività future, nonché il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale per l'approvazione.
L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Probiviri; il Presidente del C.D. assume anche le funzioni di Presidente delle Associazioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.
ARTICOLO 7
L'Associazione è amministrata dal C.D. al quale sono demandate l'ordinaria e la straordinaria amministrazione
Fanno parte del C.D. :
· il Presidente;
· il Vice Presidente;
· n.5 Consiglieri tra i quali debbono essere scelti il Segretario e il Tesoriere
ARTICOLO 8
Il C.D., costituito da 7 componenti, rimane in carica per tre anni; i membri sono rieleggibili
Possono essere chiamati a coprire le cariche sociali, oltre che i soci fondatori e i soci musicanti anche i soci ordinari e i soci benemeriti; tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute.
ARTICOLO 9
Il C.D. in particolare:
· elabora con la collaborazione del Maestro il programma annuale delle attività musicali e provvede alla sua attuazione;
· seleziona i candidati e sceglie il Maestro del Corpo Musicale e provvede alla nomina del Consigliere artistico;
· nomina su proposta del Presidente il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
· delibera in merito alle ammissioni e alle esclusioni dei Soci;
· elabora l'eventuale programma ricreativo culturale del Corpo Bandistico;
· determina le quote associative annuali;
· elabora il bilancio preventivo e presenta il bilancio consuntivo all'Assemblea per l'approvazione;
· provvede a fare le opportune richieste per ottenere idonei sovvenzionamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali e da quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità della Banda;
· propone ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale su proposta del Maestro di Musica;
· decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i componenti che abbiano commesso gravi infrazioni, sentito il collegio dei Probiviri;
· propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;
· delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri;
· delibera circa i rapporti con gli allievi e , nel caso occorresse, stabilisce annualmente la quota associativa di frequenza della scuola;
· delibera circa l'acquisizione di divise e strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo Bandistico;
· è garante e responsabile dell'osservanza dello Statuto del Corpo Bandistico;
Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere preventivamente coperte da fondi.
Il C.D. si riunisce almeno una volta al mese previa convocazione anche informale da parte del Presidente, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso di otto giorni; di norma verrà prefissato in seno alla riunione precedente. In questo caso non è necessario il preavviso di cui sopra salvo che per gli assenti. Per la validità delle sedute del C.D. è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 10
Il Presidente del C.D. rimane in carica per ugual durata del Consiglio Direttivo stesso; ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio ed assume le iniziative per il buon funzionamento dell'Associazione nei casi che giudica opportuni ed urgenti, salvo ratifica del C.D. .
Il Presidente deve convocare le riunioni del C.D. e dell'Assemblea dei Soci; dispone in merito all'esecuzione delle deliberazioni adottate.
Egli deve inoltre firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere, tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Appone il proprio visto sulle fatture relative a forniture per il Corpo Bandistico, prima che vengano pagate dal Tesoriere.
In caso di temporaneo impedimento o d'assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vice Presidente o, in sua assenza, a qualsiasi altro membro del C.D.
ARTICOLO 11
Il Segretario:
· provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative;
· provvede a predisporre ed inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, a curare la corrispondenza del Corpo Bandistico e tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· provvede ad espletare le pratiche e/o gli obblighi fiscali;
ARTICOLO 12
Il Tesoriere:
· attenendosi alle indicazioni del C.D. tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo Bandistico;
· su disposizione del Presidente effettua pagamenti;
· assiste il C.D. per la formazione del bilancio preventivo e consultivo e della relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;
· custodisce i documenti contabili, fatture, estratti bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile;
ARTICOLO 13
Il Maestro di Musica è scelto dal C.D. vagliando i curricola dei Maestri candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.
· dirige il Corpo bandistico ed è responsabile dell'attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del C.D. può avvalersi della collaborazione di insegnanti qualificati;
· è suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente e del Consiglio; assieme scelgono il repertorio musicale annuale;
· propone al C.D. relativamente al Corpo Bandistico:
Ø nuove iniziative;
Ø l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione degli stessi in ordine alle necessità;
Ø programmi futuri;
Ø rapporti con altri Corpi bandistici;
Ø elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni ai soci musicanti;
Ø per iscritto il passaggio da allievo ad effettivo per riconosciuta idoneità entro trentasette mesi dall'iscrizione; l'allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei Soci effettivi acquistandone tutti i diritti;
· stabilisce inoltre il programma di studio per gli allievi ed il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi;
· è responsabile della disciplina del Corpo bandistico durante i concerti ed i servizi in pubblico;
ARTICOLO 14
L'ammissione alla scuola degli allievi avverrà dietro domanda inoltrata e accolta dal C.D.
I minori dovranno avere il consenso scritto dei genitori; questi provvedono (se richiesto) al versamento della quota associativa di frequenza alla scuola del minore quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali della stessa. Gli allievi con un'iscrizione inferiore ai trentasei mesi, frequentanti i corsi d'orientamento musicale costituiscono il settore giovanile fino al riconoscimento dell'idoneità.
ARTICOLO 15
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
· beni immobili e mobili;
· contributi;
· donazioni, lasciti;
· rimborsi;
· attività marginali di carattere commerciali e produttive ai fini istituzionali;
· ogni altro tipo di entrate;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote d'associazione annuale stabilite dal C.D.
Le elargizioni liberali di denaro, le donazioni, i lasciti sono accettate dal C.D. che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il Consiglio delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere in comune armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
ARTICOLO 16
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio terminerà il 31/12/2000. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese d'aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea chiamata ad approvarli onde consentirne la consultazione da parte di ogni associato.
ARTICOLO 17
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 18
I Revisori dei Conti, in numero tre, sono eletti dall'Assemblea (anche tra non soci) al di fuori dei componenti del C.D.
Il Collegio Revisori nella sua prima seduta che è convocata dal Presidente dell'Associazione elegge al proprio interno il Presidente del Collegio medesimo; essi verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigono apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 19
I Probiviri sono eletti dall'Assemblea tra i soci in numero di tre; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello d'intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'Assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta d'iscrizione. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima seduta è convocata dal Presidente dell'Associazione, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio medesimo.
ARTICOLO 20
Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dall'esercitazioni senza l'esplicito consenso del Maestro o giustificato motivo.
ARTICOLO 21
Ogni musicante avrà la massima cura del proprio strumento e della divisa e ne curerà la pulizia e la manutenzione.
ARTICOLO 22
Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato. Eventuali trasgressioni verranno segnalate al C.D. ; a carico dei trasgressori verranno presi provvedimenti che in base alla gravità del fatto porteranno alle seguenti sanzioni:
· richiamo;
· multa;
· sospensione;
· espulsione;
In quest'ultimo caso il consenso del C.D. dovrà esser unanime con diritto di ricorso per il sanzionato al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.
ARTICOLO 23
Un socio musicante effettivo che volesse lasciare il Corpo musicale dovrà darne avviso scritto al C.D. e si terrà sul proprio onore impegnato a continuare il servizio almeno per due mesi.
ARTICOLO 24
Chi per lavoro o per altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo si farà premura d'avvisare il Maestro e di usare comprensione per gli impegni programmati
ARTICOLO 25
Entrando a far parte del Corpo Bandistico è sottinteso che ogni Socio musicante effettivo conosca e si impegni ad osservare pienamente in tutte le sue parte il presente statuto.
ARTICOLO 26
I Soci che siano receduti e siano esclusi o che comunque abbiano cessato l'appartenenza all'Associazione non possono trasferire ad altri la propria quota né richiedere la restituzione di contributi e/o le quote associative né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.
ARTICOLO 27
In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati (valido sia in prima che in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti) il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e/o fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea gli strumenti e tutte le attrezzature di proprietà del Corpo bandistico potranno essere affidate alla custodia del Sindaco pro tempore o del Parroco pro tempore in attesa della costituzione di altro Corpo bandistico da instituire entro breve tempo (massimo tre anni)
ARTICOLO 28
Il Corpo bandistico può associarsi ad altre associazioni di categoria italiane e/o estere e versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza o servizi.
ARTICOLO 29
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.
ARTICOLO 1
È costituita, con sede in Marone - Via Roma n.10 - l'Associazione culturale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S) - denominata "BANDA MUNICIPALE SANTA CECILIA DI MARONE" con annessa una scuola musicale riservata ai Soci effettivi ed Allievi.
ARTICOLO 2
L'Associazione che è apolitica e apartitica, ha scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale, non esercita attività commerciale continuativa né prevalente e non persegue in alcun modo finalità di lucro.
In particolare l'Associazione propone di:
a) riunire tutti coloro che amano la musica e, in particolare, dotare Marone di un affermato complesso bandistico musicale
b) promuovere e diffondere la cultura musicale attraverso concerti, corsi, convegni, seminari e mostre rivolti anche nelle scuole
c) stimolare, promuovere ed incoraggiare ogni iniziativa atta a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali e culturali
d) affiancare ed aiutare iniziative di enti pubblici e privati dirette a promuovere la diffusione della cultura musicale
e) favorire e promuovere scambi artistici con enti ed associazioni musicali sia italiani che stranieri
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
ARTICOLO 3
I soci si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
SOCI MUSICANTI EFFETTIVI: coloro i quali compongono il Complesso Musicale, sono aderenti all'Associazione ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso. Ad essi appartengono anche gli allievi minori di età con oltre trentasei mesi d'iscrizione alla scuola di musica purché già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o per riconosciuta idoneità da parte del Maestro;
SOCI ORDINARI: sono tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, mediante la quota associativa e l'apporto di lavoro volontario si rendono disponibili a favorirne il funzionamento;
SOCI BENEMERITI: gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento delle finalità sociali mediante l'apporto di fondi oltreché anche la concreta partecipazione alle attività che consentono il funzionamento dell'Associazione;
Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
Le domande devono essere presentate da almeno due associati.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento e dare comunicazione scritta all'interessato dell'esito della stessa.
In caso di diniego espresso il Consiglio non è tenuto ad esplicarne la motivazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata del Collegio dei Probiviri, a maggioranza di due terzi e con voto segreto. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando comunicazione scritta.
Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. Il Consiglio Direttivo determina annualmente, a partire dal 2001, il valore della quota associativa dovuta in egual misura da tutti i soci.
I soci fondatori e i soci benemeriti, oltre alla quota associativa ordinaria, possono versare contributi aggiuntivi in qualsiasi momento.
ARTICOLO 4
L'assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a cittadini che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo musicale e culturale
ARTICOLO 5
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato.
ARTICOLO 6
L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Per gli allievi minori di età aventi i requisiti di cui all'art.3, il diritto di voto viene esercitato da un genitore il cui nominativo dovrà essere dichiarato al momento dell'iscrizione
L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o da altro Socio designato dalla stessa Assemblea; il Segretario redige il verbale che verrà controfirmato dal Presidente.
L'assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo di almeno un quinto dei Socia aventi diritto di voto. Le modifiche statutarie sono demandate unicamente all'Assemblea straordinaria la quale potrà essere assistita da un Notaio.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria deve avvenire mediante lettera semplice inviata almeno 8 giorni prima; l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione (da tenersi almeno un giorno dopo la prima) qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso; l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione un giorno almeno dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, iscritti ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto; delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l'affissione all'Albo della sede del relativo verbale.
Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione gestionale, il programma delle attività future, nonché il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale per l'approvazione.
L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Probiviri; il Presidente del C.D. assume anche le funzioni di Presidente delle Associazioni. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.
ARTICOLO 7
L'Associazione è amministrata dal C.D. al quale sono demandate l'ordinaria e la straordinaria amministrazione
Fanno parte del C.D. :
· il Presidente;
· il Vice Presidente;
· n.5 Consiglieri tra i quali debbono essere scelti il Segretario e il Tesoriere
ARTICOLO 8
Il C.D., costituito da 7 componenti, rimane in carica per tre anni; i membri sono rieleggibili
Possono essere chiamati a coprire le cariche sociali, oltre che i soci fondatori e i soci musicanti anche i soci ordinari e i soci benemeriti; tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute.
ARTICOLO 9
Il C.D. in particolare:
· elabora con la collaborazione del Maestro il programma annuale delle attività musicali e provvede alla sua attuazione;
· seleziona i candidati e sceglie il Maestro del Corpo Musicale e provvede alla nomina del Consigliere artistico;
· nomina su proposta del Presidente il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
· delibera in merito alle ammissioni e alle esclusioni dei Soci;
· elabora l'eventuale programma ricreativo culturale del Corpo Bandistico;
· determina le quote associative annuali;
· elabora il bilancio preventivo e presenta il bilancio consuntivo all'Assemblea per l'approvazione;
· provvede a fare le opportune richieste per ottenere idonei sovvenzionamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali e da quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità della Banda;
· propone ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale su proposta del Maestro di Musica;
· decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i componenti che abbiano commesso gravi infrazioni, sentito il collegio dei Probiviri;
· propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;
· delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri;
· delibera circa i rapporti con gli allievi e , nel caso occorresse, stabilisce annualmente la quota associativa di frequenza della scuola;
· delibera circa l'acquisizione di divise e strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo Bandistico;
· è garante e responsabile dell'osservanza dello Statuto del Corpo Bandistico;
Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere preventivamente coperte da fondi.
Il C.D. si riunisce almeno una volta al mese previa convocazione anche informale da parte del Presidente, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso di otto giorni; di norma verrà prefissato in seno alla riunione precedente. In questo caso non è necessario il preavviso di cui sopra salvo che per gli assenti. Per la validità delle sedute del C.D. è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 10
Il Presidente del C.D. rimane in carica per ugual durata del Consiglio Direttivo stesso; ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio ed assume le iniziative per il buon funzionamento dell'Associazione nei casi che giudica opportuni ed urgenti, salvo ratifica del C.D. .
Il Presidente deve convocare le riunioni del C.D. e dell'Assemblea dei Soci; dispone in merito all'esecuzione delle deliberazioni adottate.
Egli deve inoltre firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere, tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Appone il proprio visto sulle fatture relative a forniture per il Corpo Bandistico, prima che vengano pagate dal Tesoriere.
In caso di temporaneo impedimento o d'assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vice Presidente o, in sua assenza, a qualsiasi altro membro del C.D.
ARTICOLO 11
Il Segretario:
· provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative;
· provvede a predisporre ed inviare gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, a curare la corrispondenza del Corpo Bandistico e tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
· provvede ad espletare le pratiche e/o gli obblighi fiscali;
ARTICOLO 12
Il Tesoriere:
· attenendosi alle indicazioni del C.D. tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo Bandistico;
· su disposizione del Presidente effettua pagamenti;
· assiste il C.D. per la formazione del bilancio preventivo e consultivo e della relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci;
· custodisce i documenti contabili, fatture, estratti bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile;
ARTICOLO 13
Il Maestro di Musica è scelto dal C.D. vagliando i curricola dei Maestri candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.
· dirige il Corpo bandistico ed è responsabile dell'attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del C.D. può avvalersi della collaborazione di insegnanti qualificati;
· è suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente e del Consiglio; assieme scelgono il repertorio musicale annuale;
· propone al C.D. relativamente al Corpo Bandistico:
Ø nuove iniziative;
Ø l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione degli stessi in ordine alle necessità;
Ø programmi futuri;
Ø rapporti con altri Corpi bandistici;
Ø elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni ai soci musicanti;
Ø per iscritto il passaggio da allievo ad effettivo per riconosciuta idoneità entro trentasette mesi dall'iscrizione; l'allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei Soci effettivi acquistandone tutti i diritti;
· stabilisce inoltre il programma di studio per gli allievi ed il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi;
· è responsabile della disciplina del Corpo bandistico durante i concerti ed i servizi in pubblico;
ARTICOLO 14
L'ammissione alla scuola degli allievi avverrà dietro domanda inoltrata e accolta dal C.D.
I minori dovranno avere il consenso scritto dei genitori; questi provvedono (se richiesto) al versamento della quota associativa di frequenza alla scuola del minore quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali della stessa. Gli allievi con un'iscrizione inferiore ai trentasei mesi, frequentanti i corsi d'orientamento musicale costituiscono il settore giovanile fino al riconoscimento dell'idoneità.
ARTICOLO 15
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
· beni immobili e mobili;
· contributi;
· donazioni, lasciti;
· rimborsi;
· attività marginali di carattere commerciali e produttive ai fini istituzionali;
· ogni altro tipo di entrate;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote d'associazione annuale stabilite dal C.D.
Le elargizioni liberali di denaro, le donazioni, i lasciti sono accettate dal C.D. che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il Consiglio delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere in comune armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
ARTICOLO 16
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio terminerà il 31/12/2000. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese d'aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea chiamata ad approvarli onde consentirne la consultazione da parte di ogni associato.
ARTICOLO 17
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 18
I Revisori dei Conti, in numero tre, sono eletti dall'Assemblea (anche tra non soci) al di fuori dei componenti del C.D.
Il Collegio Revisori nella sua prima seduta che è convocata dal Presidente dell'Associazione elegge al proprio interno il Presidente del Collegio medesimo; essi verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redigono apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 19
I Probiviri sono eletti dall'Assemblea tra i soci in numero di tre; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello d'intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'Assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta d'iscrizione. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima seduta è convocata dal Presidente dell'Associazione, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio medesimo.
ARTICOLO 20
Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dall'esercitazioni senza l'esplicito consenso del Maestro o giustificato motivo.
ARTICOLO 21
Ogni musicante avrà la massima cura del proprio strumento e della divisa e ne curerà la pulizia e la manutenzione.
ARTICOLO 22
Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato. Eventuali trasgressioni verranno segnalate al C.D. ; a carico dei trasgressori verranno presi provvedimenti che in base alla gravità del fatto porteranno alle seguenti sanzioni:
· richiamo;
· multa;
· sospensione;
· espulsione;
In quest'ultimo caso il consenso del C.D. dovrà esser unanime con diritto di ricorso per il sanzionato al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.
ARTICOLO 23
Un socio musicante effettivo che volesse lasciare il Corpo musicale dovrà darne avviso scritto al C.D. e si terrà sul proprio onore impegnato a continuare il servizio almeno per due mesi.
ARTICOLO 24
Chi per lavoro o per altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo si farà premura d'avvisare il Maestro e di usare comprensione per gli impegni programmati
ARTICOLO 25
Entrando a far parte del Corpo Bandistico è sottinteso che ogni Socio musicante effettivo conosca e si impegni ad osservare pienamente in tutte le sue parte il presente statuto.
ARTICOLO 26
I Soci che siano receduti e siano esclusi o che comunque abbiano cessato l'appartenenza all'Associazione non possono trasferire ad altri la propria quota né richiedere la restituzione di contributi e/o le quote associative né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.
ARTICOLO 27
In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati (valido sia in prima che in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti) il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e/o fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea gli strumenti e tutte le attrezzature di proprietà del Corpo bandistico potranno essere affidate alla custodia del Sindaco pro tempore o del Parroco pro tempore in attesa della costituzione di altro Corpo bandistico da instituire entro breve tempo (massimo tre anni)
ARTICOLO 28
Il Corpo bandistico può associarsi ad altre associazioni di categoria italiane e/o estere e versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza o servizi.
ARTICOLO 29
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.